Riposo settimanale e lavoro domenicale nella scuola: importante vittoria della FLC CGIL Siena

La FLC CGIL Siena esprime grande soddisfazione per la sentenza resa dal Tribunale ordinario di Siena – Sezione Lavoro in materia di diritto al riposo settimanale e lavoro domenicale nel comparto scuola.

Il giudice del lavoro ha accertato che la prestazione resa da una collaboratrice scolastica (rappresentata e difesa nel suddetto giudizio dall’avv. Francesco Americo) nella giornata di domenica 30 novembre 2025, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto, ha interrotto il riposo settimanale prima del maturare del periodo minimo previsto dalla legge e che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dimostrato di avere successivamente garantito un equivalente periodo continuativo di riposo.

La sentenza riconosce due profili fondamentali: da un lato il diritto ad un quid pluris retributivo per la particolare penosità del lavoro domenicale, aggiuntivo rispetto al compenso per lavoro straordinario; dall’altro il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva perdita del riposo settimanale, quale tempo costituzionalmente protetto e non monetizzabile in via ordinaria.

Il Tribunale ha ribadito che il riposo settimanale, previsto dall’art. 36 Cost. e attuato dall’art. 9 del d.lgs. 66/2003, è un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche, alla tutela della salute e alla piena esplicazione della vita familiare e sociale.

È stato chiarito che il riposo settimanale deve avere una durata minima di 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, per un totale di 35 ore continuative, salvo legittime deroghe, e che tale riposo non può essere “spezzettato” in tante ore libere prima e dopo una prestazione lavorativa, perché la continuità è elemento essenziale della tutela.

Il giudice ha inoltre affermato che anche una prestazione di breve durata, come nel caso di specie (2 ore e 28 minuti di lavoro domenicale), può interrompere la continuità del riposo settimanale se non viene poi concesso un periodo equivalente di riposo in un arco temporale conforme alla legge, respingendo così l’argomento del Ministero secondo cui la brevità del servizio e la “libertà” nelle restanti ore della domenica sarebbero sufficienti a salvaguardare il diritto al riposo.

Richiamando l’orientamento della Corte di giustizia UE sulla necessità di un sistema oggettivo e affidabile di rilevazione dell’orario di lavoro, il Tribunale ha evidenziato che, una volta provata dal lavoratore la prestazione in una sequenza incompatibile con il riposo e allegata la mancata concessione di un recupero, spetta al datore di lavoro dimostrare quando il riposo sia stato effettivamente garantito.

Nel caso concreto, il Ministero non ha prodotto i prospetti delle presenze del periodo successivo né indicato una specifica giornata di recupero, confermando in sostanza la scelta di non riconoscere alcun riposo compensativo.

La sentenza chiarisce inoltre che il pagamento delle ore eccedenti come straordinario, secondo l’art. 54 del CCNL Scuola, serve a compensare la quantità di lavoro oltre l’orario ordinario, mentre il riposo settimanale non è “recupero ore”, ma tempo sottratto all’obbligazione lavorativa, volto al recupero psicofisico e alla tutela della persona; per questo il solo pagamento dello straordinario non può sostituire né sanare la mancata fruizione del riposo settimanale.

Il Tribunale ha riconosciuto che il lavoro domenicale ha una gravosità ulteriore rispetto alla stessa prestazione resa in giorno feriale, perché incide su un tempo che, per consuetudine sociale e familiare, ha una particolare valenza relazionale. In assenza di una specifica previsione del CCNL che compensi tale penosità, il giudice ha determinato equitativamente un quid pluris pari al 30% della retribuzione oraria ordinaria per le ore lavorate di domenica, da aggiungere al compenso per straordinario già corrisposto. È stato inoltre affermato che la violazione del diritto al riposo settimanale genera un danno non patrimoniale da usura psicofisica distinto sia dal danno biologico, sia dalla maggiorazione retributiva per il lavoro festivo e che, pur trattandosi di un singolo episodio, la definitiva perdita del riposo unitario in quel ciclo settimanale costituisce un pregiudizio effettivo, da liquidare equitativamente nella misura del 50% della retribuzione giornaliera lorda.

Questa decisione conferma, con grande chiarezza, principi che la FLC CGIL Siena rivendica da tempo: il diritto al riposo settimanale non è una variabile organizzativa, ma un presidio di salute e dignità della persona che lavora nella scuola; il lavoro domenicale, anche se limitato nel tempo e legato a eventi eccezionali come le elezioni degli organi collegiali, non può essere gestito “a costo zero” sul piano dei diritti; le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione centrale devono organizzare i servizi nel pieno rispetto della normativa su orario e riposi, documentando accuratamente turni, presenze e recuperi; il consenso del personale a prestazioni in giorno festivo non sana la violazione di diritti indisponibili, come il riposo settimanale.

La sentenza costituisce dunque un importante punto di riferimento per tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola impegnati in attività aggiuntive, in particolare nei fine settimana, e rafforza l’azione sindacale volta a prevenire abusi e a ottenere il pieno riconoscimento delle tutele previste dalla legge e dal contratto.

La nostra organizzazione continuerà a vigilare sul rispetto dei diritti in materia di orario di lavoro, riposi e lavoro festivo, a intervenire in tutte le situazioni in cui il personale scolastico sia chiamato a prestazioni in giorno di riposo senza adeguate garanzie e compensazioni e a promuovere, anche attraverso la contrattazione a tutti i livelli, soluzioni organizzative che mettano al centro la persona che lavora e la qualità del servizio scolastico.

La FLC CGIL Siena invita tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della scuola a segnalare prontamente eventuali situazioni di violazione del diritto al riposo settimanale o di utilizzo improprio del lavoro domenicale, per valutare insieme le azioni sindacali e legali più opportune.