La Cassazione con ordinanza 15415/2024 ha affermato il seguente principio:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva”.
Quindi il docente con contratto a tempo determinato avente una scadenza al 30 giugno o prima di tale data non può essere collocato in ferie d’ufficio e, nel caso in cui non avesse chiesto le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, né fosse stato sollecitato a farlo con circolare o comunicazione del dirigente scolastico, egli ha diritto a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.


