Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell’ambito della stessa giornata? Sì perché lo sciopero indetto è di un’ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c’è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell’intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di “tutti gli scrutini” (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d’accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio. 2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi? Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi. Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi. 3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c’è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l’inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio? No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un’ora. Va comunque rinviato. 4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse? Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una calendarizzazione anticipata; quindi, quand’anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc…), prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo secondo caso decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali). 5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti? La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all’inizio dell’anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07).