Emanata la circolare sulle supplenze a livello provinciale

Con la n° 15551 sono state emanate le istruzioni operative per il personale docente/educativo ed ATA.

I punti salienti:

Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:

  • in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento;
  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
  • è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale, ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8;
  • sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare che per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina;
  • per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.

Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno ed in particolare:

  • non sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento per mancata accettazione di una nomina a livello provinciale o per mancata presa di servizio;
  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
  • la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.

Inoltre la nota invita i Direttori regionali a stipulare convenzioni con i centri per l’impiego al fine di semplificare le nomine dei collaboratori scolastici in caso di esaurimento delle graduatorie.

Priorità nella scelta della sede

Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.

Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della provincia.